Statuto

ARTICOLO 1 – OGGETTO E SEDE
Il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica Spaziale, costituito con atto convenzionale, sottoscritto in data 21 dicembre 1989 dai Rettori o dai rappresentanti delle Università di: Firenze, L’Aquila, Roma “Tor Vergata”, Torino e Trieste, si propone di promuovere e coordinare la partecipazione dei Consorziati alle attività scientifiche sperimentali del settore spaziale nei campi dell’Astrofisica, della Fisica del Sistema Solare e della Fisica del Plasma Interplanetario, in accordo con i programmi spaziali nazionali ed internazionali in cui l’Italia è impegnata. L’azione di coordinamento mira inoltre a favorire, da un lato, collaborazioni tra i Consorziati con altri Enti di ricerca e Industrie e, dall’altro, il loro accesso e la loro eventuale partecipazione alla gestione di laboratori esteri o internazionali di Fisica spaziale, secondo le norme del presente Statuto.

Il Consorzio ha sede in Torino.
L’indirizzo, all’interno del Comune, è fissato di volta in volta dal Consiglio Direttivo ed è reso conoscibile ai terzi con modalità idonee, ivi inclusa la pubblicazione sul sito internet del Consorzio.

ARTICOLO 2 – ENTI CONSORZIATI
Fanno parte del Consorzio i seguenti Enti:
a) le Università che lo hanno promosso;
b) le Università di Catania, Roma La Sapienza, Milano e l’Istituto Nazionale di Astrofisica che hanno successivamente aderito;
c) le altre Università e gli Istituti di Istruzione Universitaria italiani e stranieri ammessi, su domanda di adesione al Consorzio, con deliberazione dell’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo che, nel decidere, tiene conto delle attività già esistenti e delle prospettive;
d) gli Enti pubblici italiani o stranieri operanti nel campo della Fisica Spaziale, dell’Astrofisica, dell’Ingegneria Spaziale, dell’Energetica, delle Scienze Ambientali e delle relative
tecnologie, ammessi su domanda di adesione al Consorzio con deliberazione del Consiglio Direttivo che, nel decidere, tiene conto delle attività già esistenti e delle prospettive.
Ogni Ente Consorziato ha diritto a un proprio rappresentante in seno all’Assemblea.

ARTICOLO 3 – ATTIVITA’ DEL CONSORZIO
Al fine di realizzare il proprio fine il Consorzio:
a) procede alla costituzione ed alla gestione in proprio di Sezioni e di Laboratori di ricerca avanzata e, previ atti convenzionali, costituisce Unità di ricerca presso le Università e gli Enti pubblici e privati di ricerca;
b) promuove lo sviluppo della collaborazione scientifica tra le Università e gli Enti Consorziati ed altri organismi pubblici e privati di ricerca, nazionali e internazionali che operano nel campo della fisica, dell’ingegneria e della tecnologia;
c) promuove la ricerca industriale anche con l’istituzione di apposite unità operative, e promuove e sviluppa altresì servizi innovativi nell’ambito del settori spaziale, energetico ed ambientale;
d) mette a disposizione delle Università e degli Enti Consorziati quelle attrezzature e laboratori che possano costituire supporto per l’attività del dottorato di ricerca e nella preparazione di esperti ricercatori di base;
e) promuove, anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca, la preparazione di esperti sia di base sia negli sviluppi tecnologici e nelle applicazioni della fisica;
f) avvia le azioni di trasferimento dei risultati della ricerca mediante la realizzazione di strumentazione tecnologicamente avanzata;
g) cura, in collaborazione con il mondo industriale, la realizzazione di strumentazione tecnologicamente avanzata;
h) esegue studi e ricerche su commissione di Amministrazioni statali, Enti pubblici e privati, e fornisce ai medesimi pareri e mezzi di supporto relativi a problemi nel settore della fisica, dell’ingegneria e della fisica spaziale.
Al fine di realizzare i propri scopi, il Consorzio potrà stipulare convenzioni e firmare contratti con le Università, le Agenzie italiane ed internazionali, con altri Enti pubblici e privati,
nazionali ed internazionali che operano in settori interessati alle attività del Consorzio, e potrà istituire o aderire a consorzi o società, pubbliche o private.
Potrà altresì prendere parte allo studio, alla realizzazione ed alla gestione di iniziative scientifiche nell’ambito di progetti e di accordi di cooperazione internazionale.
Le attività svolte dal Consorzio sono svolte in modo complementare e collaborativo con quelle degli Enti Consorziati, non dovendo quindi svolgersi in concorrenza con quelle svolte dai Consorziati stessi.
ARTICOLO 4 – PATRIMONIO
Le Università di cui all’articolo 1 del presente Statuto hanno contribuito alla costituzione del Consorzio con la somma di Lire 30 milioni (15.493,70 Euro). Ogni altra Università o ente pubblico che, ai sensi dell’articolo 2 comma 1, lett. b) et c), entri a far parte del Consorzio è tenuto al versamento di una quota da stabilirsi di volta in volta dall’Assemblea.
Il Consorzio non assume obbligazioni per conto dei singoli partecipanti né li rappresenta: pertanto, lo stesso agisce sempre ed esclusivamente in nome e per conto propri.
ARTICOLO 5 – FINANZIAMENTI
Per il perseguimento dei propri scopi il Consorzio si avvale:
1) dei contributi erogati per le attività del Consorzio dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, dall’Agenzia Spaziale Italiana, da altre Amministrazioni statali e da Enti pubblici privati italiani, stranieri o internazionali;
2) di eventuali fondi erogati dai soggetti Consorziati e dei fondi di pertinenza dei soggetti Consorziati erogati dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, con modalità stabilite per convenzioni tra il Consorzio e le Università stesse ai sensi dell’articolo 12 legge 705 del 9.12.1985;
3) dei contributi erogati, in relazione ad accordi internazionali, dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, dall’Agenzia Spaziale Italiana, da altre Amministrazioni statali, da Enti pubblici e privati;
4) di finanziamenti o contributi da vari Enti e/o soggetti con i quali collabora nell’ambito del perseguimento del proprio oggetto consortile;
5) di proventi derivanti dalla propria attività svolta sulla base di commesse, contratti o convenzioni con amministrazioni statali e con altri Enti o Istituzioni pubblici o privati;
6) di eventuali donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente accettati.
ARTICOLO 6 – ORGANI
Sono organi del Consorzio:
1) L’Assemblea
2) Il Presidente
3) Il Consiglio Direttivo
4) Il Consiglio Scientifico
5) Il Revisore Legale dei Conti
ARTICOLO 7 – L’ASSEMBLEA
Gli Enti Consorziati sono rappresentati nell’Assemblea dai rappresentanti legali; che possono conferire delega ad altri L’Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.
L’Assemblea dei Consorziati è convocata anche fuori della sede sociale, purché nell’Unione Europea, dal Presidente del Consiglio Direttivo, mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica da inviarsi a ciascun Consorziato almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l’adunanza ed indicante la data, l’ora, il luogo e l’Ordine del Giorno della riunione.
In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 36 (trentasei) ore.
L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno due volte l’anno e precisamente:
– entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio consuntivo;
– entro il mese di novembre per l’approvazione del bilancio preventivo;
L’Assemblea è inoltre convocata per le deliberazioni di sua competenza ogni qual volta il Presidente del Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
L’Assemblea deve essere convocata, entro un mese dalla richiesta, se ne è fatta richiesta scritta da almeno due Consorziati aventi diritto di voto; in quest’ultimo caso, se il Presidente del Consiglio Direttivo non vi provvede nei termini di cui sopra, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale nel cui circondario è posta le sede della società, su iniziativa di almeno due Consorziati.
In assenza di formale convocazione, la deliberazione si intende comunque adottata quando: all’Assemblea partecipino tutti i Consorziati aventi diritto di voto; il Consiglio Direttivo, nonché il Revisore Legale dei Conti, sia presente o informato della riunione; ed inoltre nessuno si opponga alla trattazione dell’argomento.
ARTICOLO 8 – DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i Consorziati che risultano ammessi nel Consorzio almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l’adunanza.
Ogni Ente Consorziato ha diritto ad un voto.
Il Presidente accerta la legittimazione al voto degli intervenuti e la dichiara al soggetto verbalizzante.
Al fine di accertare la legittimazione al voto e, più in generale, di registrare in modo compiuto i principali fatti ed avvenimenti del Consorzio, possono essere istituiti appositi libri sociali, da conservarsi a cura del Consorzio stesso.
ARTICOLO 9 – COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
L’Assemblea Ordinaria delibera:
a) sull’approvazione della relazione annuale del Consiglio Direttivo sull’attività svolta dal Consorzio;
b) sull’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;
c) sull’ammissione di nuovi Enti Consorziati;
d) sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
e) sulla nomina del Revisore Legale dei Conti;
f) sul compenso da corrispondere al Revisore stesso;
g) su qualsiasi delibera ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo ed attinente il Consorzio;
h) sull’approvazione di regolamenti interni e sulle loro modifiche;
i) sulla nomina dei componenti del Consiglio Scientifico;
l) sulla nomina dei Direttori delle Unità di ricerca, Sezioni e Laboratori secondo le norme dell’ordinamento dei servizi;
m) su quanto altro ad essa demandato per legge o per Statuto.
L’Assemblea Straordinaria delibera:
a) sulle modifiche dello statuto;
b) sullo scioglimento dell’Associazione, la nomina di uno o più liquidatori e la destinazione dei beni residuali.
ARTICOLO 10 – MAGGIORANZE
L’Assemblea Ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei Consorziati e delibera col voto favorevole di tanti Consorziati che
rappresentano almeno la metà più uno del numero dei Consorziati.
In seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera col voto favorevole della maggioranza degli Enti Consorziati presenti.
L’Assemblea Straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, è validamente costituita quale che sia il numero degli intervenuti in quanto delibera col voto favorevole della maggioranza degli Enti Consorziati.
Per voto favorevole si intende quello che approva la deliberazione, senza che rilevino le astensioni.
Ogni Consorziato interviene in Assemblea in persona del suo rappresentante, come individuato nel precedente articolo 7;
quest’ultimo può a sua volta, di volta in volta, delegare all’intervento ulteriori soggetti: la relativa delega, conferita per iscritto, verrà conservata agli atti del Consorzio.
ARTICOLO 11 – PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dall’Assemblea stessa.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario che lo assiste. Nei casi di Assemblea straordinaria, la verbalizzazione è effettuata ad opera di un Notaio.
Il Presidente dell’Assemblea constata il diritto ad intervenire e votare in Assemblea e regola lo svolgimento dei lavori Assembleari.
Delle riunioni di Assemblea viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
L’Assemblea si può riunire in audio-video conferenza o in sola audio-conferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
– sia consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati delle eventuali votazioni;
– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
– sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
– vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
ARTICOLO 12 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consorzio è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da cinque componenti nominati dall’Assemblea ordinaria tra i Professori, Astronomi o Ricercatori di Ruolo o esperti operanti nel campo di attività del Consorzio e designati dagli Enti stessi.
I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
La carica di Consigliere è gratuita, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione dell’ufficio.
Il Consiglio Direttivo può delegare specifici poteri di ordinaria amministrazione al Presidente nonché ad altri suoi membri predeterminandone i limiti operativi e la durata, con obbligo di
riferire al Consiglio stesso in ordine agli atti compiuti.
Il Consiglio può altresì delegare uno o più Consiglieri al compimento di specifici atti di straordinaria amministrazione, attribuendo loro, al tal fine, anche il relativo potere di firma.
Se vengono a mancare per qualsiasi causa:
– uno o più Consiglieri: quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli cooptando persone idonee a ricoprire l’incarico, previo consenso dell’ente presso cui tali persone svolgono il loro lavoro; i Consiglieri così cooptati restano in carica fino alla prima Assemblea successiva;
– almeno la metà dei Consiglieri: si intende decaduto l’intero Consiglio, il quale ha il solo dovere di convocare senza indugio l’Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo; fino a quel momento, il Consiglio decaduto mantiene il potere di compiere gli atti di ordinaria amministrazione;
– tutti i Consiglieri: l’Assemblea per la loro sostituzione deve essere convocata d’urgenza dal Revisore Legale dei Conti, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
ARTICOLO 13 – PRESIDENTE
Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente tra i suoi componenti.
Il Presidente non può ricoprire questa carica per più di 2 (due) mandati consecutivi. In caso di impedimento sarà sostituito temporaneamente con pienezza di poteri dal membro più anziano di età.
Ogni mandato da Presidente ha durata triennale, coincidente con la durata del relativo mandato da Consigliere come definita nel precedente articolo.
La rappresentanza legale e i poteri di firma sono regolati da apposita norma del presente statuto.
Il Consiglio Direttivo può delegare specifici poteri al Presidente, nei limiti e con le modalità di cui al precedente articolo 12.
In caso di urgenza e necessità, il Presidente adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica nella prima adunanza del Consiglio stesso.
ARTICOLO 14 – DIRETTORE
Il Consiglio Direttivo può nominare, al di fuori del proprio ambito, un Direttore per le attività di gestione interna, determinandone i poteri e definendone l’eventuale compenso, previa autorizzazione dell’Assemblea.
ARTICOLO 15 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età, nella sede sociale o altrove nel mondo con lettera raccomandata, telefax o posta elettronica inviata almeno 4 (quattro) giorni prima al domicilio di ciascun Consigliere ed indicante la data, l’ora, il luogo e l’Ordine del Giorno della riunione.
In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 36 (trentasei) ore.
In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio Direttivo delibera validamente con la sola presenza di tutti i Consiglieri in carica, qualora nessuno si opponga alla trattazione dell’argomento di volta in volta oggetto di delibera.
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno 2 (due) volte all’anno per redigere il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo e comunque quando ne sia fatta richiesta scritta da parte di almeno 3 (tre) Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano di età.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
I verbali delle riunioni, trascritti nell’apposito libro sociale tenuto sotto la responsabilità del Presidente, sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono altresì essere validamente tenute in videoconferenza o in sola audioconferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
– sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati delle eventuali votazione;
– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
– sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’Ordine del Giorno;
– se vengono indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di Consiglio totalitario) i luoghi audio/video collegati a cura del Consorzio, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
ARTICOLO 16 – POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Al Consiglio Direttivo è affidata la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, la promozione e l’organizzazione dell’attività e l’erogazione dei mezzi di cui dispone il Consorzio per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto.
Il Consiglio:
a) predispone il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
b) propone all’Assemblea l’ammissione di nuovi Enti Consorziati;
c) provvede all’accettazione di oblazioni, di erogazioni liberali, di contributi e di finanziamenti ed alla stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati;
d) stipula gli acquisti, anche a titolo gratuito e di comodato, le locazioni attive e passive e le alienazioni dei beni mobili ed immobili necessari al funzionamento del Consorzio;
e) assume e licenzia il personale, anche dirigente, determinandone ed attuandone trattamento retributivo, compiti e poteri;
f) può utilizzare strutture e personale degli Enti Consorziati, previa autorizzazione dell’Ente di appartenenza;
g) stipula contratti, mutui ed aperture di credito, nonché ogni altra operazione bancaria ritenuta necessaria od utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali, previo parere vincolante dell’Assemblea qualora superi i 50.000,00 Euro;
h) propone all’Assemblea la partecipazione in soggetti pubblici e privati le cui attività risultino correlate con quelle del Consorzio;
i) transige le liti attive e passive e nomina avvocati ed arbitri anche irrituali;
l) predispone Regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
ARTICOLO 17 – IL CONSIGLIO SCIENTIFICO
Il Consiglio Scientifico è composto dal Presidente del Consiglio Direttivo, che lo presiede, dai Direttori delle Unità di ricerca, dei Laboratori e delle Sezioni del Consorzio, e da due
rappresentanti del personale scientifico e tecnico, dipendente o associato come definito nel regolamento di funzionamento, e
partecipante all’attività del Consorzio, eletti su collegio unico come da regolamento stesso.
I componenti rimangono in carica 3 (tre) anni. Il Consiglio Scientifico costituisce l’organo di consulenza scientifica del Consorzio. A tal fine elabora i piani pluriennali di attività e formula al Consiglio Direttivo proposte per lo sviluppo delle attività del Consorzio. Esso esprime pareri su tutti gli aspetti tecnico-scientifici connessi alle finalità del Consorzio; può avvalersi del parere consultivo di esperti anche stranieri in settori specifici della fisica e dell’ingegneria.
Il Consiglio Scientifico si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno.
ARTICOLO 18 – REVISIONE CONTABILE
Il controllo amministrativo contabile è svolto da un Revisore dei conti ai sensi del Decreto Legislativo n. 123/2011 e s.m.i..
Il Revisore è nominato dall’Assemblea, dura in carica 3 (tre) anni, è rieleggibile ed esercita le sue funzioni con diritto-dovere di esaminare libri, registri ed atti, di effettuare verifiche
di cassa, di assistere alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, partecipando anche in audio-video conferenza o in sola audio conferenza.
Il Revisore predispone le relazioni a corredo del bilancio preventivo e consuntivo.
ARTICOLO 19 – RAPPRESENTANZA
La firma sociale e la rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, al Consigliere più anziano di età (essendo a tal uopo sufficiente che questi dichiari l’assenza o impedimento del Presidente).
La firma sociale e la rappresentanza spettano pure, nei limiti dei poteri delegati, a quegli altri Consiglieri ai quali siano stati delegati determinati poteri dal Consiglio.
ARTICOLO 20 – ESERCIZI SOCIALI
L’attività del Consorzio sarà organizzata sulla base di programmi pluriennali di attività.
Gli eventuali compensi e rimborsi spese dati agli organi del Consorzio devono rientrare nelle spese del bilancio di esercizio.
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura di ogni Esercizio, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo. I saldi attivi risultanti dal rendiconto e le riserve non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ai Consorziati, salvo diverse disposizioni di legge. Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali, con precedenza però per la ricostituzione del fondo consortile ove lo stesso fosse stato eroso.
Il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono inviati al Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, nonché alle Università consorziate e agli eventuali altri Enti Consorziati, per conoscenza, entro i 90 (novanta) giorni successivi.
ARTICOLO 21 – PERSONALE
La dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Consorzio sono stabiliti in apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo.
In relazione a particolari esigenze della ricerca, il Consorzio potrà procedere alla assunzione, mediante contratti a termine, di personale, anche di cittadinanza straniera, di alta qualificazione scientifica o tecnica, secondo le norme del regolamento di cui al precedente comma.
ARTICOLO 22 – DURATA E RECESSO
Il Consorzio ha una durata di anni 10 (dieci) dalla data odierna, che può essere prorogata alla scadenza previa approvazione degli Organi di Governo delle Università partecipanti e degli altri Enti consorziati.
Durante la vita del Consorzio, è ammesso liberamente il recesso di ciascuno degli Enti, previa disdetta da inviare almeno 3 (tre) mesi prima della fine dell’esercizio finanziario:
conseguentemente, il recesso avrà effetto (anche per la perdita del diritto di voto) a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.
ARTICOLO 23 – SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO
Il Consorzio si può sciogliere con delibera presa con voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) dei Consorziati.
Allo scioglimento del Consorzio, i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti agli Enti Consorziati, proporzionalmente al loro apporto effettivo.
ARTICOLO 24 – COMPETENZA GIURISDIZIONALE
Tutte le controversie che non possono essere risolte in via amichevole, comprese le pretese accessorie di un consorziato, e che nascono o sono connesse con la stipulazione, l’interpretazione, l’esecuzione o l’inesecuzione dello Statuto del Consorzio, saranno devolute alla competenza del Tribunale individuato in base alle norme di legge.
ARTICOLO 25 – REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
Entro 6 (sei) mesi dalla data di insediamento del Consiglio Direttivo, saranno adottati i regolamenti di esecuzione del presente Statuto. In particolare:
1) il regolamento organico e del personale e l’ordinamento dei servizi;
2) il regolamento di amministrazione e contabilità;
3) il regolamento di funzionamento degli organi.
Il Consiglio Direttivo predispone inoltre il regolamento dei Laboratori, delle Sezioni e delle Unità del Consorzio.
ARTICOLO 26 – RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono, per quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 11 e segg. del Codice Civile, fatte salve le eventuali norme speciali.

Statuto